Contratto secondo AAFM, rapporto di lavoro

Titolo III – Rapporto di lavoro

Capo I – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 – Il contratto individuale di lavoro
“Contratto individuale: ogni Azienda scrive il suo”
** E’ bene rammentare che gli istituti che saranno trattati a seguire sono diventati comuni a tutti i dirigenti cui si applica il Contratto.
Il testo non fa alcun cenno alle modalità di accesso al rapporto di lavoro: una specificazione in proposito era stata richiesta per evitare che, in regime di autonomia regionale andante, fosse demandata alle leggi di ciascuna Regione la individuazione di modalità differenziate di accesso al rapporto di lavoro (con ciò implicando anche ipotesi di possesso di requisiti diversi).
CIMO-FESMED hanno chiesto che il contratto riportasse, in allegato, un “contratto individuale tipo” uniforme in ambito nazionale in sintonia con quanto riportato nello stesso atto di indirizzo del Comitato di Settore. Invece NULLA. Fretta di concludere, anche in questo caso?
Il co. 2 lett. f) prevede che, nel contratto individuale, sia identificata la “sede e unità operativa dell’attività lavorativa”. È stato sventato il tentativo di ARAN e Regioni di individuare la “prima sede di assegnazione” ma il risultato è ancora troppo generico rispetto a note situazioni caratterizzate da “estensioni” territoriali che interessano unità operative dislocate su plurimi presidi. La proposta CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI di una descrizione più analitica (punto fisico di espletamento dell’attività lavorativa) non è stata accolta.
Il co. 5 ribadisce l’onere in capo al dirigente di presentare la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro: anche in questo caso, la proposta CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI di utilizzare una espressa previsione di legge (art. 43 dpr 445/2000) tale per cui sia l’Amministrazione a recuperare la documentazione che sia già in possesso dell’Amministrazione Pubblica in genere, consentendo che – per i requisiti residui – si potesse ricorrere alla autocertificazione (proposta utile anche per gli incarichi a tempo determinato di cui al co. 12). Anche in questo caso l’istanza CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI non ha trovato ingresso.
E’ stata invece accolta la richiesta che il contratto individuale fosse stipulato/integrato le volte in cui il dirigente fosse destinatario di un (nuovo o diverso) incarico dirigenziale.
Art. 12 – Periodo di prova
“Repetita juvant: ma se non superi la prova, perdi il posto”
Sono rimaste alcune previsioni retaggio dei precedenti contratti e che si era proposto di eliminare.
Co. 5: resta la libera recedibilità delle parti, senza alcun obbligo, una volta trascorsa la metà del periodo di prova (che, per inciso, non può essere né rinnovato, né prorogato). CIMOFESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI aveva ipotizzato l’esigenza che il recesso aziendale fosse “motivato con riferimento all’attività professionale svolta nel periodo”: è rimasto solo il “motivato”. CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI aveva altresì richiesto che fosse chiarito che l’annullamento del recesso dava luogo alla costituzione del rapporto con effetto sin dall’origine: questa eventualità non è stata recepita.
Co. 9: è garantita la conservazione del posto durante il periodo di prova soltanto al dirigente, proveniente dalla stessa Azienda, che vinca un concorso in altra disciplina e non superi la prova. Ma l’ultima parte del co. 9 prevede che la reintegrazione nella disciplina e nel posto di provenienza debba avvenire “a domanda”. Ci si chiede, allora, quale posto sarebbe stato “conservato” e per chi.
Co. 10: viene meno la garanzia della concessione dell’aspettativa per la durata della prova per il caso del dirigente, già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda, che sia vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto. Questa aspettativa, infatti, da diritto decade a concessione. Cosicchè, chi vince un concorso altrove deve lasciare il posto che occupa e svolgere, a proprio rischio, il periodo di prova presso la diversa destinazione. Nel malaugurato caso di mancato superamento della prova, il dirigente perde l’occupazione!
Co. 11: nel periodo di prova, il dirigente neo assunto “può essere applicato a più servizi” dell’Azienda ove è occupato, ferme la qualifica e la disciplina di appartenenza. Questo è il Contratto che valorizza i giovani al punto da utilizzarli in forma ubiqua, ferma la disciplina (poiché, se Dio vuole, la qualifica dipende dal fatto di essere stati assunti). Il coraggio di scrivere in un Contratto che i neo assunti diventano – legittimamente – i jolly dei presidi ospedalieri. La crescita professionale è (evidentemente) opzionale: l’importante è che tappino i buchi!
Co. 12 e 13: l’esonero del periodo di prova è previsto espressamente (co. 12) per i soli dirigenti con un periodo di lavoro già svolto superiore a 12 mesi, anche a tempo determinato, ovvero che abbiano già svolto un periodo di prova superandolo, a patto che il rapporto pregresso si fosse svolto nella medesima qualifica e disciplina presso Aziende del comparto: id est, un dirigente medico dipendente del Ministero della Salute non è esonerato dalla prova qualora assunto da una Azienda del SSN nella stessa qualifica e disciplina. Costui, invece, può essere esonerato dal periodo di prova dall’Amministrazione ricevente, ai sensi del co 13. Per dire che l’Amministrazione Pubblica non si fida neppure di se stessa….
Hanno disapplicato art 14 CCNL 8/06/2000 che stabiliva “concessa aspettativa per motivi personali e senza retribuzione durante il periodo di prova ai sensi dell’art 19 CCNL 8/6/2000”. Quindi i colleghi in prova perdono questa opportunità rispetto al CCNL vigente.
Art. 13 – Ricostituzione del rapporto di lavoro
“Ricomincio …da zero”
Alle condizioni previste dall’articolo, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro per recesso o per motivi di salute, è consentito al dirigente di richiedere la “ricostituzione dello stesso”: è paradossale che, oltre ad essere soggetto alla decisione discrezionale dell’Azienda, in caso di accoglimento della richiesta, la carriera di costui ricomincia daccapo (qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di esclusività iniziale). Recupera semplicemente la RIA (eventualmente maturata a suo tempo) salvo che, in sede di assegnazione dell’incarico dirigenziale, essa non sia riassorbita.
Art. 14 – Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti
“Stesso impegno, stesso obiettivo, stesso lavoro: diverso stipendio”
E’ mantenuta la penalizzazione per i dirigenti fermo il loro obbligo di partecipare a pieno titolo all’attività istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di risultato.
Art. 15 – Effetti del passaggio da rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
“Il gioco degli equivoci letterali”
La penalizzazione di cui all’art. 14 è declinata nell’art. 15 ed è aggravata dal fatto che – È possibile perdere la titolarità (anche) di struttura semplice: dipende da ciò che prevede la legge regionale in materia
– È garantita la “retribuzione di posizione minima contrattuale” di cui all’art. 91 corrispondente all’incarico conferito: poiché non è più prevista una “retribuzione di posizione minima” ma una retribuzione di posizione composta da una parte fissa ed una variabile, sussiste il dubbio (da approfondire) che a chi opta per un rapporto non esclusivo “salti” la “variabile”.

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