Contratto secondo AAFM, orario di lavoro

Capo III – Orario e organizzazione delle prestazioni di lavoro

Art. 24 – Orario di lavoro dei dirigenti
“Intanto lavora, poi – se si può – riposerai”
Fermo il fatto che l’assegnazione degli obiettivi annuali, da raggiungersi all’interno dell’orario di lavoro di 38 ore settimanali, devono essere assegnati “a ciascun dirigente”, si segnala che:
– Le quattro ore destinate all’aggiornamento, ECM ecc. sono fruibili di norma settimanalmente ma possono essere cumulate “per particolari ragioni di servizio” in ragione di anno anche per l’aggiornamento facoltativo: questa eventualità va programmata “con congruo anticipo” con il direttore e va giustificata con la produzione di “idonea certificazione”. Il rapporto fiduciario tra azienda e dirigente importa che la prima assuma il ruolo del cane da guardia!
– L’impegno aggiuntivo, eccedente gli obiettivi negoziati, è compensato con l’istituto delle prestazioni aggiuntive (euro 60 lordi onnicomprensivi) ma ad esso si può ricorrere “solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”: come se i dirigenti medici godano a fare ore in più senza essere messi in condizione di poter recuperare quelle numerosissime di cui sono, oggi a credito!
– La pianificazione delle emergenze è compito aziendale: non risulta riproposta alcuna relazione sindacale in merito!
– Il calcolo della durata media di 48 ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensivo dello straordinario, è eseguito nell’arco temporale di sei mesi (anziché 4): in sei mesi si possono quindi fare fino a 1152 ore di lavoro!
– È salvo il principio del riposo consecutivo giornaliero di 11 ore ma la partecipazione alle riunioni di reparto ed alla formazione obbligatoria sospende il riposo giornaliero: dunque, le 11 ore non sono garantite!
– Se non è possibile recuperare con immediatezza il riposo sospeso, lo si potrà fare “nei successivi sette giorni”: Il riposo è funzionale al recupero psico-fisico. Se sono stanco oggi, non mi è utile riposarmi tra sette giorni. Sembra impossibile che concetti di tale basilarità possano essere incompresi.
N.B. Il fatto è che di queste storture nessuno si è fatto carico nel mentre sottoscriveva il Contratto salvo poi rendersi conto di averlo sottoscritto per, poi, dare mandato ai legali di ricorrere all’Europa per giustificare l’errore commesso al tavolo negoziale e – si badi – soltanto per una parte dell’errore, quello legato alle chiamate in pronta disponibilità di cui infra.
Art. 25 – Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Permanenza giornaliera in servizio accertata con efficaci controlli di tipo automatico non più normati dalla contrattazione decentrata, viste le disapplicazioni previste dall’art.10 in tema di diritti sindacali. Documentazione preventiva della pianificazione delle proprie attività istituzionali e delle assenze e dell’attività libero professionale intramoenia.
Art. 26 – Servizio di guardia
Nulla da segnalare
Art. 27 – Servizio di Pronta disponibilità
“Piangere sul latte versato”
Non sono programmabili (di regola) più di 5 turni di guardia notturni al mese per ciascun dirigente. Essi si sommano a non più di 10 turni di pronta disponibilità mensili (di regola).
Bene il limite di 15 ma, di fatto, un dirigente medico rischia di essere in servizio o comunque disponibile una notte su due al mese! Questa è la declinazione del principio della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (di cui si deve fare carico l’organismo paritetico)!
Se aggiungiamo l’ipotetico esonero, sempre in sede di organismo paritetico, dai turni notturni e di pronta disponibilità degli over 62 ciascuno è in grado di fare il conto di quanto possa valere per sé il “di regola”!
Al comma 3 non è stata accolta la richiesta CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI di scrivere che le guardie sono equamente distribuite tra i dirigenti medici.
Poi, la polemica sugli effetti della chiamata in pronta disponibilità ai fini della sospensione/interruzione del riposto giornaliero è a tutti nota: ma che si tratti di sospensione – i due periodi si sommano per raggiungere le 11 ore – e non di interruzione – qualcuno l’ha firmato nel Contratto!
Art. 30 – Lavoro straordinario
“Affermato il principio, lo si smentisce immediatamente”
Lo straordinario non è un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro: però, in regime di straordinario si possono svolgere i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Posto che si tratta di servizi il cui svolgimento è oggetto di programmazione (art. 26 co. 1 e 27 co. 3), come è possibile che essi si possano svolgere in regime di straordinario?
Art. 33 – Ferie e recupero festività soppresse
Classisti anche nel riposo
Il periodo di ferie annuali è funzionale all’effettività della prestazione lavorativa: sotto questo aspetto, il lavoro di ciascuno ha lo stesso peso.
Ecco come si sono favoriti i giovani: per i primi tre anni di servizio a costoro spettano due giorni di ferie annue in meno. ( “26 giorni di ferie anziché 28”).
Qual è il razionale?
CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI avevano altresì chiesto che le giornate di riposo (recupero delle festività soppresse) fossero fruibili con precedenza rispetto alle ferie (perché da consumare entro l’anno di maturazione): richiesta non accolta.
La possibilità di fruire del periodo di ferie estive (15 giorni continuativi) è resa compatibile “in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità”.
Sono monetizzabili, al termine del rapporto di lavoro, le ferie maturate e non godute “per esigenze di servizio”: è doveroso che le ferie non autorizzate siano giustificate in forma scritta per la sussistenza di “esigenze di servizio” e che di questo scritto sia conservata traccia ai fini della successiva e finale rivendicazione.
Il piano ferie deve essere predisposto entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.
CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI avevano altresì richiesto che le ferie non godute nell’anno potessero essere fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Si tratta di un principio previsto dall’art. 10 d.lgs. 66/03: non accolto.
CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI avevano inoltre richiesto che fosse chiarito che le ferie non godute per qualunque ragione, trattandosi di un diritto irrinunciabile, non fossero comunque cancellate: non accolto.
CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI avevano altresì chiesto che nei casi di mobilità volontaria il diritto alla fruizione delle ferie non godute permanesse con il passaggio alla nuova Azienda: nessuna previsione anche a questo proposito.
Art. 34 – Ferie e riposi solidali
“Classisti anche nella solidarietà”
CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI ritenevano che la solidarietà nella cessione di giornate di ferie o di riposo compensativo delle festività soppresse potesse estendersi anche per l’assistenza di cui necessitassero il coniuge, i componenti di famiglie di fatto o il partner convivente, specie perché all’art. 48 si fa espresso riferimento alla legge 76/16 in materia di unioni civili: così non è stato (co. 1)! L’assistenza a favore di costoro non può avvalersi della solidarietà altrui.Deve essere chiaro, nei co. da 4 a 9 compresi, che quando si fa riferimento a “riposi”, si tratta sempre di riposti compensativi delle festività soppresse.

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