Contratto secondo AAFM, incarichi dirigenziali

Capo II – Il sistema degli incarichi dirigenziali

Artt. da 17 a 20

Tutti hanno un incarico: a parità di incarico, non la stessa retribuzione. Una carriera stoppata”.

Il tentativo di dare fiato alla originaria proposta CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI volta a rinvenire sistemi di gratificazione di carriera ed economici per quei soggetti dotati di spiccata capacità professionale e non peculiarmente votati alla gestione si scontra, al di là delle intenzioni, con due limiti introdotti dal Contratto:

– Il primo, che si rinviene nell’art. 17 co. 2, laddove, dopo aver evidenziato la permeabilità degli incarichi e la pari dignità ed importanza, si demanda al quadro aziendale della graduazione degli incarichi la “possibilità” di “raggiungere una corrispondente valorizzazione economica”: i “criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali” sono materia di confronto e, dunque, estranea a qualunque ipotesi di contrattazione!

– Il secondo, che si rinviene nell’art. 18, laddove si introduce (tra gli incarichi professionali) quello – di nuova istituzione – denominato di altissima professionalità a sua volta distinto se di valenza dipartimentale (a1) ovvero quale articolazione interna di struttura complessa (a2): orbene, il co. 3 bis introduce limitazioni numeriche al conferimento di tale tipologia di incarico, intervenendo a piedi uniti nella organizzazione aziendale (senza che sia, per la verità, concesso). Di modo che gli incarichi (a1) non possono essere superiori al 3% e quelli (a2) al 7% del numero degli incarichi di natura professionale denominati di “alta specializzazione” nonché di quelli di “consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo”: cioè la vecchia lett. c) dell’art. 27 del ccnl 8.6.00.

– Non sono previsti indicatori specifici che definiscano chi potrà assumere l’incarico di “altissima professionalità nei tetti indicati. Trattandosi di carriera unica il Direttore Generale potrà scegliere indifferentemente un medico o un dirigente sanitario non medico o un dirigente delle professioni sanitarie attingendo al fondo unico di Posizione.

Ma non è che, verso il basso, le cose stiano meglio:

– A tutti i dirigenti, anche i neo assunti, è conferito un incarico dirigenziale (che, grazie alla sollecitazione CIMO-FESMED-ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, hanno visto riconoscersi una retribuzione di posizione di ingresso di 1.500 euro/annui; in precedenza, rispetto alla restante dirigenza sanitaria, i neo assunti non erano titolari di retribuzione diposizione).

– Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, è conferito un incarico diverso dall’incarico di base. “Venduto” come una conquista il conferimento di un diverso incarico dirigenziale era obbligatorio (e non discrezionale).

– È stata recepita la indicazione giurisprudenziale secondo cui i cinque anni potevano riferirsi a rapporti di lavoro anche a tempo determinato (già previsto dall’art. 16 ccnl 6.5.10) “con o senza soluzione di continuità” (art. 18 co. 4) in modo da evitare che l’attività pregressa non rilevasse per il conferimento dell’incarico dirigenziale. Questo è un miglioramento significativo del contratto.

– Non si è minimamente ipotizzata una soluzione contrattuale per quei medici che

– in forza del cd decreto Calabria (dl 35/19, convertito con modificazioni in L. 60/19 che, a sua volta, ha modificato la L. 145/2018 art. 1 co. 547 e 548)

– saranno immessi nei ruoli del SSN (“I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”) concorrendo in tal modo a generare altre sacche di precariato

– Il quale ultimo sconta ancora oggi le difficoltà applicative della disciplina del cd Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (art. 20 d.lgs 75/17 laddove non è prevista la vincolatività dell’obbligo assuntivo dei soggetti riconducibili a quei requisiti

La penuria di personale medico è evidente: gli strumenti normativi non sono applicati ed anzi quelli citati concorrono alla creazione di altri precari che si andranno ad aggiungere ai medici utilizzati dalle cooperative (cui le Amministrazioni si rivolgono per coprire le deficienze di organico cui non fanno fronte con gli ordinari strumenti di assunzione), ai medici del Ministero della Difesa il cui utilizzo è stato ipotizzato sempre per le medesime carenze, ai pensionati “richiamati” in servizio, a tutte le fantastiche soluzioni tampone che la cronaca quotidiana ci riferisce.

La durata degli incarichi è stata omogeneizzata in 5/7 anni; i criteri per il conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi sono oggetto di (solo) confronto.

A chi viene revocato l’incarico scatta la clausola di garanzia.

Si segnala che, all’art 19 comma 10, il dirigente o accetta l’incarico o qualora non lo ritenga congruo alle sue capacità non ha strumenti per contestarlo perché se entro 30 gg non lo accetta non prende la retribuzione di posizione.

Art. 22 – Sostituzioni

Puoi sostituire il capo: stessa responsabilità ma con il tuo stipendio”

L’impostazione ricalca il canovaccio dell’art. 18 ccnl 8.6.00 con alcune novità.

Co. 1: si istituisce la facoltà per il direttore di dipartimento (che è un direttore di struttura complessa) di delegare alcune delle sue funzioni (di direttore di struttura complessa) ad un altro dirigente individuato con le procedure del co. 9 (che non prevede alcuna procedura): a parte la (legittima?) delega di funzioni primariali, resta da scoprire come si provvede alla scelta del delegato.

Co. 2: è scomparsa la facoltà del direttore di struttura di individuare, per ogni annualità, il soggetto che lo sostituisca in caso di ferie, malattia o altro impedimento. Ora, per individuare il sostituto si deve procedere annualmente ad una selezione cui sono preferiti coloro che intrattengono un rapporto di esclusività, i titolari di struttura semplice articolazione di quella complessa, i titolari di incarico di altissima professionalità o di alta specializzazione. Nulla per gli incarichi professionali Co. 4: nella scelta della sostituzione dell’apicale per cessazione del rapporto di lavoro, la durata è stata ridefinita in nove mesi, prorogabili per altri nove: dopo i primi due mesi, spetta una indennità (per 12 mesi) di euro 600 o di euro 300 a seconda della tipologia dell’incarico sostituito (co. 7). La indennità spetta anche per i primi due mesi laddove la durata della sostituzione sia superiore (non si comprende se) ai due mesi o al limite massimo consentito. Per tale indennità si fa ricorso al fondo per la retribuzione di risultato ed anzi, per l’aggravio che ne deriva, il sostituto può essere compensato con una aggiunta alla propria retribuzione di risultato: sistema funzionale a rinviare alle calende la copertura del posto scoperto potendo utilizzare un sostituto a prezzo vile senza che, oltre alle somme appena individuate, egli non possa rivendicare alcunché d’altro!

Resta quale ipotesi residuale l’affidamento della titolarità dell’incarico vacante ad altro dirigente con corrispondente incarico nella medesima disciplina o in altra equipollente: durata nove mesi prorogabili per altri nove; zero indennità; possibilità di giunzione della retribuzione di risultato. Soluzione che costa ancor meno della precedente e che – ancorchè definita quale residuale – sarà senz’altro caldeggiata dalle Amministrazioni in ristrettezze economiche!

 

 

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