Contratto secondo AAFM, assenze + formazione + mobilità

Capo V – Assenze e congedi

Artt. da 36 a 47
“Puoi curarti ….. compatibilmente con le esigenze di servizio”
Si tratta della traduzione in pejus di disposizioni di legge.
La trasposizione peggiorativa consiste nel subordinare tutte le assenze che la legge non identifica quali diritti in altrettante facoltà collegate alla loro compatibilità con le esigenze di servizio.
Sempre a proposito della compatibilità dei temi di vita e di lavoro.
Art 37 comma 1 scrivono 18 ore anziché 3 gg così di fatto rispetto al precedente contratto è persa 1 ora di permesso per motivi personali o familiari, inoltre gli stessi non sono più fruibili per frazione oraria. Infine le 18 ore sono finanziate attraverso l’incremento contrattuale (14,30 € pro-capite/anno).
Capo VI – Formazione
Art. 50 – Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata.
Vanno salvaguardati due principi:
– Che le iniziative aziendali in materia di formazione ed aggiornamento dei dirigenti vanno finanziate con fondi aziendali che occorre costituire annualmente
– Che l’aggiornamento facoltativo è appannaggio del dirigente e l’esercizio di quel diritto non può essere (solo) subordinato alla connessione della iniziativa con l’attività di servizio.
Sembra però decisiva la partecipazione al confronto regionale per fare in modo che le linee di indirizzo per le Aziende siano coerenti con quella impostazione.
Al comma 8 ribadiscono che l’attività didattica resa per conto dell’azienda deve essere pagata col fondo di disagio. CIMO-FESMED e ANPO ASCOTI FIALS MEDICI non concordano.
Art. 51 – Formazione continua ed ECM
“Pietosa bugia…”
Le Aziende devono garantire l’acquisizione dei crediti formativi dei dirigenti secondo le cadenze previste dalla normativa di settore, sia perché la formazione continua è essenziale per la qualità della prestazione, sia perché la mancata acquisizione dei crediti formativi è penalizzata deontologicamente.
Solo il senso di responsabilità della dirigenza medica potrà prescindere dalla previsione del co. 4 che esonera dalle sanzioni dell’art. 16 quater d.lgs. 502/92 chi non è stato posto nella condizione di fruire della integralità (o parzialmente) dei crediti formativi di spettanza: è necessario ribadire con forza che si tratta di una evidente falla organizzativa delle Aziende (cui compete l’onere e l’obbligo organizzativo) e che non ci si può permettere di affermare – quale scusante della propria inefficienza – che la formazione continua ha, a circa 20 anni dalla sua introduzione, carattere sperimentale.
Capo VII – Mobilità
Art. 54 – Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti
“Come ti muovi…. ti fulmino”
Fermo il fatto che in tema di mobilità non sono contemplate disapplicazioni (tranne che per la mobilità volontaria la cui disciplina è di fatto riscritta dalla norma in commento), è interessante notare come uno strumento funzionale a consentire al dirigente di muoversi sul territorio anche per (ipotizzabili) ragioni personali, soggiaccia a tali vincoli da renderlo in concreto pressochè impraticabile.
Basta mettere a confronto la previsione dell’art. 30 co. 1 d.lgs. 165/01 (che l’art. 54 dice di voler rendere più trasparente) con le previsioni dello stesso art. 54 per comprendere la portata dell’affermazione. Scrive la legge: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
Infatti:
a. Area e disciplina di appartenenza del dirigente non sono contemplate poiché i requisiti e le competenze sono fissate dall’amministrazione di destino
b. Procedure e criteri di valutazione non sono contemplati poiché l’ordinamento già prevede i criteri con i quali selezionare il personale (e ad essi sarebbe stato sufficiente richiamarsi, senza la introduzione di novità) c. La mobilità non comporta novazione del rapporto (cioè, non si costituisce un nuovo rapporto con l’Amministrazione di destino): è da domandarsi, allora, perché la lett. g) si preoccupa di chiarire che il trasferimento conseguente a richiesta del dirigente comporta la perdita dell’incarico dirigenziale e relative indennità (anch’egli, cioè, rischia di ricominciare da zero)?

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