Come si fa il Medico Competente (Senza rischiare di passare da …inCompetente)

come-si-fa-il-medico-competenteRedatto da:
Dr Antonio Montanile

In collaborazione con:
Dr Ugo Luigi Aparo
Dr Paolo Cacciari
B.Falzea
Dr Gianfranco Finzi
Prof.Karl Kob
D. Lagravinese
Dr. Nazzareno Manoni
Dr.ssa Loredana Mavilla
E. Rizzato

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IL MEDICO COMPETENTE
Premessa

Non è nostra intenzione scrivere un testo – breve e sommario che sia – sull’Igiene del Lavoro, in quanto compito che riteniamo arduo ed impegnativo e per il quale ci sentiamo impreparati: il titolo pertanto è chiaramente – e volutamente – esagerato; per contro ci ha stimolato l’idea di esaminare e valutare alcuni aspetti tecnici e sanitari e formulare considerazioni in merito ad alcune posizioni (culturali, scientifiche, sociali, politiche, ecc.) circa il dibattito in corso sui “Medici Competenti”.
Riteniamo inoltre che oggi, nell’era del virtuale bisogna trovare e curare sempre di più gli aspetti della comunicazione (verbale e non) sia con coloro che vivono accanto a noi e sono impegnati a vari livelli nell’affrontare e risolvere le problematiche connesse alla salute dell’uomo anche attraverso uno strumento tradizionale, la carta stampata, più tangibile rispetto ad internet.
Abbiamo tuttavia voluto contenere tale idea in un significato il più possibile divulgativo, cercando di non perdere di vista quello che, a nostro modo di vedere, è il rischio più reale della “querelle” scatenatasi tra i Medici del Lavoro e gli Igienisti – Medici Legali dopo l’entrata in vigore della Legge 1/2002 : ridurre gli (elevati) livelli della tutela della salute negli ambienti di lavoro esistenti nel nostro Paese; non è possibile infatti pensare a medici competenti di serie A (medici del lavoro) e di serie B o peggio (igienisti – medici legali); si tratta invece di verificare gli spazi di azione complementari per ciascuna figura professionale ed aiutare a riempire adeguatamente, e senza perdita di professionalità per chicchessia, tali spazi.
Da queste riflessioni è venuto fuori questo manuale al quale abbiamo lavorato con passione e con impegno.

All’interno del volume abbiamo anche voluto esaminare con maggiore attenzione degli aspetti particolari, che riteniamo di peculiare importanza e destinati ad impegnare sempre più il dibattito scientifico circa la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
Uno di questi è rappresentato dall’organizzazione del lavoro e dai risvolti psicologici legati al “problema” della sicurezza del lavoro: è argomento di fondamentale interesse per il medico competente, il sociologo, lo psicologo, ma ancor prima per il datore di lavoro che si occupa di produzione e, naturalmente, per l’Azienda – Stato che risponde sui temi quali produttività e prosperità: ci sembra però che ancor oggi in Italia manchi quel necessario interesse culturale, tecnico e politico che riteniamo fondamentale spinta propulsiva allo sviluppo del mondo del lavoro, attraverso una organizzazione scientifica dello stesso.
Abbiamo voluto trattare in maniera specifica questo tema, troppo spesso sottovalutato : infatti i DD.LLggss. 277/91 e 626/94 impongono al medico competente la conoscenza di ogni tipologia lavorativa e della sua organizzazione e non è immaginabile che si ignori, ad esempio, cosa sia e come sia sorta l’organizzazione scientifica del lavoro o la si consideri un fenomeno a sé stante del quale il medico competente non dovrebbe occuparsi.
L’altro argomento è quello relativo al sopralluogo in azienda : dalla conoscenza dell’ambiente, dallo studio delle tecnologie, dalla valutazione dei rischi inizia l’applicazione pratica del D. Lgs. 626/94.

Il ruolo e i compiti del medico competente, nonché la necessità di precisi e adeguati riferimenti legislativi sono stati oggetto di dibattito sin dall’inizio del secolo scorso : è possibile rilevare l’evolversi negli anni del profilo professionale di questa figura, in sintonia con le modificazioni del mondo del lavoro, attraverso compiti dapprima di tipo sanitario – assistenziale e quindi a contenuto essenzialmente di tipo preventivo.
Dal punto di vista organizzativo si assiste alla progressiva configurazione di un servizio sanitario aziendale con compiti e funzioni complessi, in larga parte definiti dai DD.LLggss. 277/91 e 626/94, ma che ancora lasciano intravedere aree di intervento non perfettamente definite.
Altro aspetto particolarmente curato è quello relativo al pronto soccorso ed al giudizio di idoneità.
La figura del medico competente assume oggi un ruolo più rilevante che in passato, anche per l’importante compito espressamente a lui affidato e definito come “espressione di giudizi di idoneità alla mansione”.
Questa attività rientra in quella più ampia della valutazione del rischi residui e della collaborazione con le altre figure dell’organigramma aziendale al fine di predisporre ed attuare le misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica di tutti i lavoratori, sulla base della sua specifica professionalità e della conoscenza dell’organizzazione aziendale, della unità produttiva e delle situazioni di rischio.
Il medico competente all’interno dell’organigramma aziendale deve essere un soggetto autonomo, indipendente dal punto di vista intellettuale (ad es. risulterebbe deontologicamente scorretto svolgere il ruolo di “selezionatore” anche contro il criterio costituzionale del rispetto dell’essere umano nella sua integrità psico-fisica e sociale) e che deve godere del consenso di tutte le figure della prevenzione presenti in azienda : il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e non ultimi i lavoratori – soggetti della prevenzione -, nello spirito di collaborazione previsto dal D.Lgs. 626/94.

Riteniamo, però, che sia culturalmente ed anche operativamente riduttivo considerare la problematica dell’integrazione lavorativa soltanto nell’ottica dell’igiene e sicurezza del lavoro, criteri pur fondamentali per il benessere globale dell’essere umano ma non unici; sarebbe stato molto più utile, ed in linea con la interdisciplinarietà e l’ottica di ampio respiro proposta dalla normativa europea, prevedere espressamente una collaborazione del medico competente non soltanto con altri medici specialisti per l’effettuazione di visite mediche ed esami specialistici ma anche con figure, quali: l’ergonomo, l’ingegnere, l’architetto, l’esperto di organizzazione del lavoro, lo psicologo, l’assistente sociale, ecc.
È invece fondamentale la possibilità che le suddette figure professionali intervengano nell’inserimento lavorativo dei soggetti con modalità che prevedano una stretta collaborazione tra le varie figure professionali.
La figura del medico competente non va vista né deve assumere un ruolo di preponderanza sulle altre, bensì deve essere quella figura professionale la quale prende in considerazione (o almeno dovrebbe!), per la sua stessa formazione culturale, l’essere umano nella sua unitarietà tra psiche e soma e lo considera inserito in un contesto sociale nel quale gli devono essere consentite condizioni dignitose e confacenti al suo essere.
Certamente oggi il ruolo del medico competente è inserito in uno scenario sempre più complesso nel quale egli è chiamato ad operare per tutelare, mantenere e migliorare lo stato di salute dell’uomo che lavora; le riflessioni che cercheremo di illustrare nascono dalla esperienza di un gruppo di persone che hanno operato sia come medici del lavoro, sia come igienisti, sia come medici legali, sia come direttori sanitari e che, nel corso della loro carriera hanno intrecciato rapporti di stretta e costruttiva collaborazione professionale con diversi medici di varia estrazione : la salute, l’igiene, la sicurezza e la prevenzione hanno senz’altro delle aree critiche di intervento a seconda della figura che le affronta e del ruolo che essa occupa, ma siamo convinti che l’etica, la professionalità ed il buon senso permettono di superare molti ostacoli.
Abbiamo ritenuto opportuno inserire, comunque, tra gli allegati, un piccolo glossario per alcune definizioni comuni (allegato n. 1) ed alcuni schemi utili a poter svolgere al meglio il lavoro pratico del medico competente.

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