Associazione di medici di direzione sanitaria delle aziende USL e ospedaliere, dei presidi ospedalieri pubblici e privati, di igienisti e specializzandi dell'area igienista che si occupa di formazione, di attività scientifiche, professionali e sindacali relative alle direzioni sanitarie degli ospedali
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14/07/2006
 

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI MODIFICARE IL VIGENTE STATUTO DELL'A.N.M.D.O.

 

Il Presidente Nazionale ANMDO

Dott. Gianfranco Finzi

 

PREMESSA:

Come noto, l’ANMDO ha fra le sue finalità sia l’impegno culturale e scientifico, sia la tutela sindacale dei soci, ma i tentativi di modifiche legislative in corso ne mettevano a rischio la compatibilità sindacale con la Federazione Italiana delle Società Mediche (FISM) e minacciavano la estromissione dal processo nazionale di programmazione, organizzazione e controllo degli eventi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina).

Tutto ciò imponeva di valutare l’opportunità di lasciare immodificato il nostro statuto, oppure di costituire due Associazioni, una sola scientifica e un’altra solo sindacale, o magari di rinunziare ad una delle due e confluire per l’altra attività in una diversa associazione già esistente.

Questa esigenza aveva costituito il motivo fondamentale per la costituzione della suddetta Commissione per la Revisione dello Statuto, anche se erano forti altre istanze venute nel tempo dalla base, quali la garanzia di maggiore coinvolgimento nelle strutture dell’Associazione sia delle donne che dei giovani, e la definizione di un più funzionale modello organizzativo interno.

L’affievolirsi del rischio che l’ANMDO non fosse riconosciuta legittimata all’impegno scientifico-formativo ai fini ECM, ha reso, però i lavori della Commissione meno interessanti e urgenti, ma ha formulato comunque una sua proposta in merito, integrata dal Prof. Francesco Longanella.

Detta proposta è stata illustrata brevemente nel Consiglio Nazionale tenutosi presso l’Istituto Dermatologico (IDI) di Roma il 13 Gennaio 2006 ed è stata trasmessa a tutti i Presidenti per far pervenire le osservazioni o le richieste di modifica dalle varie Sezioni Regionali o Interregionali o delle Province autonome.

Allo stato, hanno proposto modifiche o integrazioni alla bozza del nuovo Statuto le Sezioni regionali di Puglia, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte e Valle d’Aosta, Marche e Veneto e da Ugo Podner, Karl Kob e Giuseppe Matarazzo. I Presidenti della regione Campania (Prof.ssa Maria Triassi) e il Presidente del Molise (Dott. Carlo Di Falco) hanno comunicato al sottoscritto verbalmente che non avevano osservazioni da fare.

L’esame delle osservazioni-proposte pervenute dalle sedi regionali dell’Associazione è stato fatto nella riunione del Direttivo Nazionale tenutasi a Sorrento il 28 Aprile 2006.

In quella sede, si è constatato che era venuta meno l’urgenza di decidere se modificare o meno l’esistenza nell’Associazione delle due componenti, scientifica e sindacale, si è preso atto che le proposte di modifica al vigente Statuto pervenute dalle Regioni erano di importanza marginale e si è ritenuto opportuno conoscere prima gli indirizzi in materia sanitaria del nuovo Governo.

E’ stato, però, deciso di predisporre una proposta di modifica da sottoporre al Consiglio Nazionale e poi all’Assemblea Nazionale, con la quale, se non interverranno altre novità, saranno effettuati solo interventi “tecnici” o di opportunità, che daranno allo strumento statutario una veste più confacente alle esigenze attuali e alle richieste della base.

Si prevede, quindi, che entro il corrente anno vengano ufficialmente apportate dall’Assemblea Nazionale le modifica all’attuale Statuto, per poi registrarle e rendere il nuovo Statuto legalmente operativo per tutti i Soci.

 

I) CONSIDERAZIONI DI DIRITTO CIVILE

 

1. L’indicazione della sede legale dell’Associazione.

 

L’indicazione della sede legale dell’Associazione, sebbene imposta dall’art. 16 del Codice Civile, non è essenziale ai fini della validità dell’atto costitutivo e dello statuto ma è una condizione alla presenza della quale è subordinato, per un ente già validamente costituito, il riconoscimento della personalità giuridica. Infatti, la sede legale indicata (nell’atto costitutivo e nello statuto) radica la competenza per territorio dell’Autorità (il Prefetto o la Regione) deputata a concedere il riconoscimento e, quindi, in mancanza non è possibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione (con tutti i benefici che ne derivano in termini di limitazione della responsabilità patrimoniale quanto mai auspicabili in considerazioni delle rilevanti dimensioni dell’Associazione come da successivo § 4.).

 

2. La competenza in tema di approvazione del bilancio d’esercizio.

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Codice Civile nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. La norma si propone di evitare che i soci–amministratori che partecipano alla redazione del bilancio d’esercizio (in senso all’organo amministrativo) possano poi votare (in seno all’assemblea) l’approvazione di quel bilancio che loro stessi hanno redatto.

Ebbene, nell’A.N.M.D.O. il bilancio d’esercizio viene redatto dal Direttivo Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale. Sennonché, i membri del Direttivo Nazionale (che, in quella sede e in quella veste, redigono il bilancio d’esercizio) sono anche membri del Consiglio Nazionale (e, in quella sede e in quella veste, approvano il bilancio d’esercizio). Quindi, per evitare situazioni di potenziale conflitto d’interessi in sede di approvazione del bilancio d’esercizio si rende necessario modificare lo statuto dell’A.N.M.D.O. prevedendo che «nelle deliberazioni concernenti la discussione e l’approvazione del bilancio i membri del Consiglio nazionale, anche membri del Direttivo Nazionale, hanno diritto di intervento, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della determinazione dei quorum sia costitutivo che deliberativo».

 

3. Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

 

È’ assolutamente necessario modificare l’art. 24, comma 2 dello statuto ai cui sensi «lo scioglimento e liquidazione dell’Associazione dovrà essere deliberata da un numero di votanti pari almeno ai 2/3 (due terzi) degli iscritti, deleghe comprese» trattandosi di previsione in palese contrasto con norma imperativa di legge e, partitamente, con l’art. 21, comma 3 del Codice Civile ai cui sensi «per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati». L’inderogabilità della citata norma del Codice Civile trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

 

4. L’amministrazione a livello regionale.

 

È opportuno individuare con chiarezza quale sia l’organo amministrativo a livello regionale (il Tesoriere regionale o il Presidente regionale?) e attribuirgli, attraverso un sistema di deleghe, analogo a quello degli amministratori delegati delle società di capitali, la rappresentanza dell’Ente a livello regionale con potere di firma limitato al fondo cassa regionale. Peraltro, la struttura decentrata dell’A.N.M.D.O. consiglia di domandarne il riconoscimento della personalità giuridica perché nelle associazioni non riconosciute «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ente» (e, quindi, anche dall’organo amministrativo a livello locale) «i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune» (art. 38 del Codice Civile), mentre la previsione di un potere di firma limitato al fondo cassa regionale all’interno dello statuto di un’associazione riconosciuta comporterebbe l’applicazione dell’art. 19 del Codice Civile (dal quale si ricava, argomentando a contrario, che le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi purché debitamente iscritte nel registro delle persone giuridiche riconosciute tenuto presso la Prefettura o presso la Regione) e porrebbe il patrimonio dell’Ente al riparo dall’operato a livello regionale, non sempre facilmente supervisionabile.

 

II) CONSIDERAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO

 

5. La qualificazione tributaria dell’Associazione.

 

Sotto il profilo del diritto civile, l’A.N.M.D.O. è un ente di tipo associativo, cioè un ente o privato, diverso dalle società, che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Sotto il profilo tributario, l’A.N.M.D.O. è un ente non commerciale, cioè un ente che svolge concretamente e prevalentemente attività non commerciale.

Trattandosi di un ente di tipo associativo non commerciale l’A.N.M.D.O. è, in via generale, assoggettata alla disciplina dell’imposizione direttapropria degli enti non commerciali (artt. da 143 a 149 del T.U. delle imposte sui redditi). In particolare, l’art. 148 del T.U.I.R. afferma che non è considerata commerciale (e, conseguentemente, l’assoggetta ad un trattamento tributario meno rigoroso) l’attività svolta nei confronti degli associati a condizione che l’attività stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di alcuna specifica corrispettività.

È altresì espressamente previsto che le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non hanno alcuna rilevanza fiscale in quanto non concorrono a formare il reddito complessivo dell’Ente.

 

6. Le agevolazioni fiscali.

 

Si considerano, invece, effettuate nell’esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari) determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Vale a dire che queste cessioni di beni o prestazioni di servizi, ancorché rese in conformità alle finalità istituzionali, integrano attività commerciale e il corrispondente corrispettivo «incassato» dall’Ente costituisce componente positiva del reddito (con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di imposizione diretta, d’imposta sul valore aggiunto e di tenuta delle scritture contabili).

In via del tutto eccezionale, anche queste cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a titolo corrispettivo nei confronti degli associati (che, come detto, dovrebbero costituire componente positiva del reddito perché sono attività commerciali) possono rimanere escluse dal novero delle attività commerciali (ancorché di fatto lo siano) qualora svolte da determinate tipologie di enti associativi (quali l’A.N.M.D.O.) in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Trattasi di un’importante agevolazione fiscale concessa agli enti non commerciali la cui applicazione è però subordinata:

― al fatto che l’atto costitutivo o lo statuto dell’Ente sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

― alla presenza nell’atto costitutivo o nello statuto di clausole dirette a garantire la non lucratività dell’Ente, la democraticità della struttura e a evitare fenomeni elusivi.

In definitiva, il T.U.I.R. consente di svolgere, entro certi limiti, attività commerciale ma di considerarla e di tassarla in maniera agevolata come fosse attività non commerciale. Per poter però fruire di questi benefici fiscali il legislatore domanda alcune modifiche statutarie che servono a scoraggiare l’abuso di queste agevolazioni e, segnatamente:

  • occorre prevedere espressamente il «divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione» (art. 148, comma 8, lett. a), cit.);
  • occorre prevedere «l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità […]» (art. 148, comma 8, lett. b), cit.);
  • occorre prevedere l’intrasmissibilità inter vivos della quota associativa, nonché della non rivalutabilità della stessa (art. 148, comma 8, lett. f), cit.).

È inoltre applicabile all’A.N.M.D.O. la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e sue successive modificazioni e integrazioni la quale introduce un meccanismo per determinare in maniera forfetaria le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto generata da eventuali attività commerciali svolte dall’Ente (ad es. i contributi ricevuti a seguito di accordi di collaborazione riconducibili alle sponsorizzazioni).

Per intenderci, le imposte sul reddito generate da attività qualificabile come commerciali si calcolano su una base imponibile determinata dalla differenza tra i costi e i ricavi. Allo stesso modo, l’imposta sul valore aggiunto si calcola su una base imponibile determinata dalla differenza tra l’I.V.A. «incassata» (quando si emette una fattura per un servizio reso) e l’I.V.A. «pagata» (quando si paga una fattura per un servizio ricevuto). Tutto ciò comporta un’imposizione fiscale più onerosa, l’obbligo di seguire una contabilità piuttosto complessa e di tenere le relative scritture contabili.

Ebbene, la citata legge n. 398/91 (nata per le associazioni sportive ma oggi applicabile a tutte le associazioni senza scopo di lucro a seguito dell’art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) consente (fino a un tetto massimo di proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000,00 euro) di pagare le imposte sul reddito e l’imposta sul valore aggiunto in misura forfetariamente determinata, cioè in una percentuale fissa calcolata sui ricavi (per quanto riguarda le imposte sui redditi) e sull’I.V.A. «incassata» (per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto) con conseguenti:

  • abbattimento delle rispettive basi imponibile e delle imposte;
  • possibilità di fruire di una contabilità agevolata.

 

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