Associazione di medici di direzione sanitaria delle aziende USL e ospedaliere, dei presidi ospedalieri pubblici e privati, di igienisti e specializzandi dell'area igienista che si occupa di formazione, di attività scientifiche, professionali e sindacali relative alle direzioni sanitarie degli ospedali
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  • Il contratto della dirigenza medica del S.S.N. 1998/2001
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DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA  

Documentazione sanitaria

Conservazione cartelle cliniche

Il D.P.R. 128/69 (art.7) stabilisce la responsabilità del primario sulla conservazione della cartella clinica fino all’invio presso gli archivi centrali. Tale responsabilità è condivisa dal personale infermieristico che ai sensi dell’art. 1 lett.B del D.P.R. 14/3/74 n. 225 deve provvedere alla "conservazione di tutta la documentazione clinica fino al momento della consegna agli archivi centrali" (art.17). Il sopracitato D.P.R. 128/69 art. 5 stabilisce inoltre che il Direttore Sanitario è responsabile della custodia della documentazione clinica dal momento in cui questa perviene all’archivio centrale ed è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’attività di tale struttura la cui istituzione è resa obbligatoria in tutti gli ospedali nell’ambito dello stesso provvedimento normativo.
Il D.P.R. n° 1409/63 all’art. 30 prevede che le cartelle cliniche siano conservate illimitatamente, per almeno 40 anni in un archivio corrente e successivamente in una sezione separata di archivio istituita dalla struttura sanitaria. La successiva circolare del M.S. n°61 del 19/12/86 conferma quanto riportato nel D.P.R. 1409/63.
Qualora sia necessario trasferire le cartelle cliniche in una sezione separata di archivio, prima del trasferimento è necessario acquisire il nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio, il nulla osta dei VV.FF. e il nulla osta da parte della Igiene Pubblica della ASL competente per Territorio.
Le Capo sala istituiranno un registro sul quale annoteranno le cartelle cliniche consegnate all’archivio centrale con data e firma del ricevente.
Qualora una cartella clinica (o qualsiasi altra documentazione sanitaria: radiografie, elettrocardiogrammi, ecc.) sia smarrita prima della consegna alla Direzione Sanitaria è fatto obbligo al Dirigente medico 2° livello dell'’U.O. di effettuare la denuncia di smarrimento presso gli Organi di Polizia e consegnare copia della denuncia alla Direzione Sanitaria. In caso di smarrimento dopo il conferimento all’archivio centrale, è compito del Direttore Sanitario effettuare la denuncia ai competenti Organi di Polizia.
E’ compito del Direttore Sanitario di presidio ospedaliero vigilare sull’archivio centrale della documentazione sanitaria e curare il rilascio, agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall’amministrazione, della copia delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione sanitaria riguardante i pazienti assistiti in ospedale.

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