Associazione di medici di direzione sanitaria delle aziende USL e ospedaliere, dei presidi ospedalieri pubblici e privati, di igienisti e specializzandi dell'area igienista che si occupa di formazione, di attività scientifiche, professionali e sindacali relative alle direzioni sanitarie degli ospedali
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  • Il contratto della dirigenza medica del S.S.N. 1998/2001
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Diritti dell'uomo consenso informato

Il Direttivo e l’Assemblea dell’A.N.M.D.O. della Regione Lazio ha licenziato un documento nel novembre 2000 sul consenso informato, con invito a prenderne visione affinché ogni iscritto abbia la necessaria informazione di come affrontare e impostare correttamente i rapporti nell’ambito del proprio ospedale, con i colleghi medici e con chi richiede l’effettuazione di prestazioni sanitarie.
Con la locuzione “consenso informato” si vuol definire la consapevolezza del paziente, acquisita con l’informazione ricevuta, circa il proprio stato di salute e l’eventuale assenso a sottoporsi alle ulteriori procedure diagnostiche od a quelle terapeutiche, proposte dal medico.
Nel consenso dell’individuo trova fondamento e giustificazione la liceità di qualsiasi trattamento sanitario (sia di carattere diagnostico, che terapeutico, specie se lesivo o meramente invasivo); nessuno, infatti, può essere obbligato a subire alcun trattamento terapeutico, se non in casi eccezionali (espressamente previsti dalla legge) ovvero nei casi di necessità cogente, ossia nei casi assolutamente necessari per ovviare al pericolo di un danno grave alla persona, che non sia in grado di manifestare la propria volontà di sottoporsi ad un trattamento sanitario indispensabile ed improcrastinabile per la sua salute.
Nei nostri giorni, grazie ad un elevato livello di scolarizzazione ed ai mass-media è accresciuta la conoscenza e la tutela dei propri diritti, ne consegue che il rapporto tra medico ed ammalato risulta profondamente modificato per cui la responsabilità professionale degli Operatori Socio-Sanitari impone una crescente attenzione, nel richiedere il "consenso informato" prima di effettuare un'attività che metta in pericolo la vita o anche la semplice estetica del paziente.
La persona che ricorre a cure mediche non è più disposta a sottoporsi passivamente a qualsiasi trattamento sanitario e, con maggiore consapevolezza dei propri diritti, più come utente del servizio sanitario, che come semplice “paziente”, sa che qualsiasi accertamento diagnostico, qualsiasi terapia o qualsiasi intervento medico non potrà che essere effettuato con il suo valido consenso, dopo avere avuto idonee informazioni ed ogni elemento di valutazione in ordine al trattamento cui sarà sottoposto ed ai rischi che da tale trattamento possano derivare.
Il consenso è valido quando presenta i seguenti requisiti: mancandone anche uno solo il consenso stesso è da considerare viziato:

  • deve essere richiesto prima dell’esecuzione di un qualsiasi trattamento necessario;
  • la persona che dà il consenso deve essere titolare del diritto;
  • la persona cui viene richiesto il consenso deve possedere la capacità di intendere e di volere;
  • la persona cui viene richiesto il consenso deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia, sia sulle indicazioni terapeutiche; in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici, la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere esaurientemente informata sulla manualità della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento;
  • la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;
  • la persona che deve dare il consenso deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;
  • la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulle capacità della struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazioni del rischio temuto;
  • il consenso scritto e controfirmato dal paziente e dal medico deve essere conservato sia dall’uno che dall’altro; comunque, in caso di ricovero del paziente, il consenso deve far parte della cartella clinica;
  • il consenso deve essere richiesto sia in ospedale, sia in ambulatorio che nello studio privato del medico.

Il consenso informato è una sorta di contratto tra medico e paziente in cui quest'ultimo prende coscienza del trattamento proposto dal medico e decide se accettarlo o meno.
In termini pratici, si tratta del modulo che il paziente deve firmare (vi sono anche delle eccezioni) prima di subire:

  • un intervento chirurgico;
  • una cura nuova e quindi non ancora standardizzata;
  • un esame invasivo (come una biopsia) o che prevede l'uso di mezzi di contrasto.

Le informazioni che questo contratto tra medico e paziente deve contenere sono:

  • gli obiettivi della cura proposta dal medico,
  • se il trattamento richiederà l'uso di un farmaco già in commercio o ancora in fase di sperimentazione;
  • quali procedure sperimentali verranno impiegate e se ciò comporterà rischi o disagi.

Il consenso informato scritto, però, non dovrebbe mai sostituire il dialogo tra il medico e il paziente.
Nell'interesse del medico queste informazioni dovrebbero essere riportate chiaramente sul modulo del consenso informato. Può infatti capitare che le cose non vadano per il verso giusto e che l'individuo sviluppi possibili complicazioni.
Se il paziente non è preventivamente informato, in modo preciso, dei rischi a cui và incontro sottoponendosi ad una determinata cura, il medico può essere perseguito penalmente.
In questo senso, va ricordato che il consenso informato ha il solo effetto di rendere lecito l'intervento del medico, che altrimenti potrebbe essere perseguibile sul piano giudiziario.
Consenso deve significare partecipazione, consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di decisione delle persone ammalate. La validità del consenso è inscindibilmente connessa ad una preventiva e completa informazione ed incombe sull’operatore sanitario l’obbligo di offrire gli elementi indispensabili perché la persona che dovrà sottoporsi ad un trattamento sanitario sia sufficientemente edotta in ordine al tipo di trattamento, alle alternative terapeutiche, alle finalità, alla possibilità di successo, ai rischi ed agli effetti collaterali.

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